martedì 15 maggio 2018

COME TI ETICHETTO TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO... E NON SOLO!

ARC FLASH RISK ASSESSMENT - EQUIPMENT LABELING - NFPA 70E 2018 edition – art. 130.5 (H)
Spunti dalla norma NFPA 70E.
Si arriverà mai ad una impostazione quantomai simile quando spesso da queste parti non troviamo sui quadri elettrici nemmeno le targhe identificative previste dalla serie di norme CEI EN 61439 ?
L’art. 130.5 (H), in tema di valutazione del rischio da arco elettrico, prevede come obbligo del Datore di Lavoro / Proprietario l’etichettatura delle apparecchiature elettriche presenti con le informazioni minime essenziali per il rischio elettrico.
L'etichettatura è prevista per qualsiasi parte di apparecchiatura elettrica che potrebbe richiedere un’ispezione, una regolazione o una manutenzione mentre è sotto tensione ovvero laddove è possibile un incidente ed infortunio da arco elettrico.
Quali sono queste apparecchiature?
• Quadri elettrici di distribuzione
• Pannelli di comando
• Pannelli di controllo industriali
• Motor Control Centers (MCC)
• Linee di produzione
• Dispositivi di sezionamento
Nell’etichetta devono esserci ALMENO le seguenti informazioni:
• Tensione nominale del sistema
• Distanza limite relativa all’arco elettrico
• Almeno una delle seguenti:
o Energia incidente e la corrispondente distanza di lavoro o la categoria di DPI in relazione all’arco elettrico
o Indicazione del minimo valore di resistenza all’arco del vestiario
o Livello richiesto dei DPI per il sito specifico
E in più:
- Il metodo di calcolo dei valori e i dati di input devono essere documentati
- I risultati devono essere rivisti ad intervalli non eccedenti i 5 anni.
Qui trovate un esempio di etichettatura.


Nessun testo alternativo automatico disponibile. 

Per ulteriori info e spunti ecco il link:
https://www.bradyid.com/…/a…/arc-flash-labeling-requirements

venerdì 25 novembre 2016

Costituisce reato l’istallazione di videocamere senza gli accordi e le autorizzazioni previste dalla legge, anche se spente o non funzionanti

Una recente pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 7 aprile - 26 ottobre 2016, n. 45198) ha stabilito che l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che queste siano spente o non funzionanti, costituisce reato se non sono stati stipulati gli accordi e concesse le autorizzazioni previste dalla legge, in quanto tale condotta viola la riservatezza dei lavoratori.

IL CASO
Il caso è relativo all'installazione ed alla messa in funzione di telecamere in un night club con le quali era possibile controllare a distanza l'attività dei lavoratori dipendenti in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna e senza osservare le modalità indicate dalla locale Direzione Territoriale del lavoro.
Al ricorso che impugnava il fatto che del sistema non era stata accertata la funzionalità, i giudici hanno risposto che è "...sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto”.

Tutti i dettagli al seguente link

lunedì 23 maggio 2016

Criminologia e sicurezza urbana: le basi delle strategie di prevenzione

A partire dagli anni '30 la "scuola dell'ecologia sociale urbana" di Chicago sviluppò uno dei più importanti filoni di ricerca criminologica in tema di criminalità in ambiente urbano.
Nonostante l'evoluzione delle metodologie, i temi di indagine non sono sostanzialmente cambiati.
Le basi teoriche su cui si fonda la criminologia moderna fanno capo principalmente a tre teorie:
  • teoria delle attività routinarie
  • teoria della scelta razionale
  • teoria dell'opportunità
Queste teorie inoltre sono i fondamenti su cui si basa la cosiddetta Prevenzione Situazionale della Criminalità (Situational Crime Prevention o PSC).
La prevenzione situazionale si concentra sul "setting" del reato, ovvero sui cambiamenti di carattere gestionale o ambientale al fine di ridurre la possibilità di accadimento di un dato crimine, piuttosto che sugli autori dello stesso e comprende le misure finalizzate a ridurre l'opportunità dell'evento.
Come fare dunque per ridurre "l'opportunità dell'evento"?
  1. Intervenire in modo specifico tenendo conto della tipologia del reato.
  2. Influire sulle valutazioni che possono compiere i potenziali aggressori attraverso la gestione, progettazione o modifica dell'ambiente circostante.
  3. Rendere l'atto criminale più difficile, rischioso e meno proficuo per l'aggressore.
Risulta particolarmente affascinante approfondire le teorie sopra citate al fine di individuare gli elementi da tenere in considerazione nell'applicare idonee strategie di prevenzione.

martedì 26 aprile 2016

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro... quali adempimenti?

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile un documento sulle faq relative all'autorizzazione per l'installazione e l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
Riporto qui sotto la prima domanda-risposta presente nel documento.

Vorrei installare un impianto di videosorveglianza nella mia azienda, dove occupo un solo dipendente. Cosa devo fare per legittimarne l'utilizzo?
Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo n. 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge n. 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla DTL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda. L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003.

Documento completo FAQ

mercoledì 28 gennaio 2015

Adeguamento impianti fotovoltaici da 6 a 20 kW: si avvicina la scadenza del 30 aprile 2015

Dopo la richiesta di adeguamento degli impianti di produzione con potenza suepriore a 50 kW connessi in MT alla rete, ora è il turno degli impianti connessi alla rete in MT o BT di taglia minore o uguale a 50 kW.
Tale obbligo deriva dall'applicazione della delibera AEEG 243/13 del 6 giugno 2013.

In particolare la scadenza dell'adeguamento per gli impianti in MT fino a 50 kW e quelli in BT di taglia superiore a 20 kW era fissata per il 30 giugno 2014.

Ora invece a "tremare" sono i produttori che hanno impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW connessi in BT la cui scadenza per l'adeguamento è fissata per il 30 aprile 2015.

L'omissione di adeguamento comporta:
  • sospensione degli incentivi
  • sospensione delle altre misure specifiche applicate agli impianti da FER (scambio sul posto, ritiro dedicato).

giovedì 6 novembre 2014

Le chicchepillole: coesistenza di cavi di segnale.

Cavi di rete (ad esempio in cat. 5) e cavi di allarme sono installati all'interno dello stesso tubo. 
Possono coesistere viste le tensioni e le frequenze in gioco? 

Vanno valutati insieme due punti:
A) Protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
Il riferimento è la Norma CEI 64-8 sezione 5, art. 528.1 ("Vicinanza a condutture di altri servizi elettrici")
Si prescrive che “i circuiti di categoria 0 e I non devono essere contenuti nelle stesse condutture, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata presente o ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più elevata presente nel cavo  [...] In alternativa i cavi devono essere isolati per la tensione del loro sistema e installati in un compartimento separato di un tubo protettivo o di un canale; oppure si devono utilizzare tubi protettivi o canali separati”.

B) Compatibilità elettroamgnetica
Si può far riferimento alla Tabella 2 della Guida CEI 205-14; qui la coesistenza è ammessa, fatto salvo il declassamento dell’impianto di allarme intrusione al livello 1 (Norma CEI 79-3).

venerdì 31 gennaio 2014

Pubblicata la quarta edizione della norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici"

Con data 01/01/2014 è stata pubblicata la quarta edizione della CEI 11-27.

Essa costituisce la IV edizione della stessa e si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.
La Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e di manutenzione.
La Norma si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
La Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15. La IV edizione della Norma CEI 11-27 presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 da cui deriva.
Le principali modifiche rispetto alla precedente edizioni, oltre a quanto suddetto, sono:
a) definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi;
b) definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
c) prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
d) distanza di lavoro sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione che viene azzerata;
e) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
f) dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della Norma CEI EN 61936-1. La Norma sostituisce completamente la Norma CEI 11-27:2005-02 che rimane applicabile fino al 01-02-2015.

Contemporaneamente è uscito il Rapporto Tecnico CEI 11-81 (pubblicata il 01/01/2014).
Esso riguarda le novità tecniche riportate dalla Norma CEI 11-27, IV edizione, rispetto alla III edizione della stessa. Lo scopo è di informare gli utilizzatori della Norma CEI 11-27 delle novità introdotte dalla nuova edizione, motivandone la scelta.
  
Infine, ma non ultimo, è stata revisionata la Norma EN 50110, Parte 1 rispetto alla precedente edizione del 2004, pari numero. Essa presenta le seguenti modifiche tecniche di rilievo rispetto alla EN 50110-1:2004-11.
- Miglioramento delle definizioni delle persone responsabili e loro livello di responsabilità e un esempio nell’Allegato B;
- Aggiunta di un paragrafo sulle misure di emergenza e un paragrafo nell’Allegato B;
- Aggiunta di un paragrafo sul pericolo da arco elettrico nell'allegato B;
- Aggiornamento dei riferimenti normativi e della Bibliografia.
Tale Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 50110-1:2005-02, che rimane applicabile fino al 01-02-2015.

Fonte: www.ceiweb.it

martedì 21 gennaio 2014

Garante per la Privacy e sistemi di videosorveglianza: la grande distribuzione nel mirino

Il Garante per la privacy, nella newsletter n. 380 del 31 ottobre 2013 ha ribadito che "la legittima esigenza di tutelare il patrimonio aziendale proteggendosi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza, non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità dei dipendenti e dei clienti."
Sono numerose le società del settore della grande distribuzione che a seguito dell'attività ispettiva sul territorio non avevano rispettato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla normativa sulla privacy e dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 predisposto dalla stessa Autorità.

Principali violazioni riscontrate
  • non è presente il preventivo accordo sindacale o l’apposita autorizzazione del competente ufficio del Ministero del lavoro. A tale proposito, l’Autorità ha sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all’installazione delle telecamere, per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza (6 casi rilevati).
  • conservazione delle immagini registrate per un tempo superiore a quello consentito senza la giustificazione di esigenze specifiche (ad esempio, per ripetuti furti o rapine).
  • mancanza di una segnalazione adeguata della presenza delle telecamere con gli appositi cartelli previsti dalla normativa.
  • Omissione nei cartelli informativi del nominativo del titolare del trattamento.
Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato nei casi rilevati ed ha disposto che tutti gli esercizi si adeguino entro trenta giorni alle misure prescritte alla luce della normativa sulla privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Il Garante inoltre informa che sono in arrivo ulteriori provvedimenti nei confronti di altre società della grande distribuzione.

martedì 7 gennaio 2014

Protezione dai fulmini: obbligo di elaborare ex novo la valutazione del rischio

Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2.

Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, “il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”.

Fonti:
notizia tratta da StudioFonzar's Blog
origine notizia da sito INAIL ( LINK )  - scaricabile anche un opuscolo di approfondimento.

lunedì 30 dicembre 2013

Sistemi di rivelazione incendio: pubblicata la nuova edizione della UNI 9795

Terminato il lavoro di revisione, è stata finalmente pubblicata (10 ottobre 2013) la nuova edizione della UNI 9795Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”, norma di riferimento del settore e richiamata dal recente “Decreto impianti”, DM 20 dicembre 2012.
Il documento prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o sistemi di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo) installati negli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
Nonostante la versione precedente risalisse a tempi recenti (2010), si è ritenuto opportuno avviare una significativa revisione del testo in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia in questo ambito.
Nella nuova edizione sono stati aggiornati molti criteri di installazione, inserendo tra l’altro indicazioni per:
  • i rivelatori lineari di tipo resettabile;
  • il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati per quegli ambienti ove non si abbia circolazione d’aria forzata;
  • il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei soffitti con travi;
  • il corretto posizionamento in altezza dei rivelatori lineari (ponendo anche un limite al di sotto del quale non è possibile porre il rilevatore);
  • i coefficienti di maggiorazione da applicarsi nei locali, nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti degli ambienti con circolazione d’aria elevata.
Ulteriori notizie sul sito UNI