Una recente pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 7 aprile - 26 ottobre 2016, n. 45198) ha stabilito che l’installazione
di telecamere nei luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che
queste siano spente o non funzionanti, costituisce reato se non sono
stati stipulati gli accordi e concesse le autorizzazioni previste dalla
legge, in quanto tale condotta viola la riservatezza dei lavoratori.
IL CASO
Il caso è relativo all'installazione ed alla messa in funzione di telecamere in un night club con le quali era possibile controllare a distanza l'attività dei lavoratori dipendenti in assenza
di accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna e
senza osservare le modalità indicate dalla locale Direzione
Territoriale del lavoro.
Al ricorso che impugnava il fatto che del sistema non era stata accertata la funzionalità, i giudici hanno risposto che è "...sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto”.
Tutti i dettagli al seguente link
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venerdì 25 novembre 2016
lunedì 23 maggio 2016
Criminologia e sicurezza urbana: le basi delle strategie di prevenzione
A partire dagli anni '30 la "scuola dell'ecologia sociale urbana" di Chicago sviluppò uno dei più importanti filoni di ricerca criminologica in tema di criminalità in ambiente urbano.
Nonostante l'evoluzione delle metodologie, i temi di indagine non sono sostanzialmente cambiati.
Le basi teoriche su cui si fonda la criminologia moderna fanno capo principalmente a tre teorie:
- teoria delle attività routinarie
- teoria della scelta razionale
- teoria dell'opportunità
La prevenzione situazionale si concentra sul "setting" del reato, ovvero sui cambiamenti di carattere gestionale o ambientale al fine di ridurre la possibilità di accadimento di un dato crimine, piuttosto che sugli autori dello stesso e comprende le misure finalizzate a ridurre l'opportunità dell'evento.
Come fare dunque per ridurre "l'opportunità dell'evento"?
- Intervenire in modo specifico tenendo conto della tipologia del reato.
- Influire sulle valutazioni che possono compiere i potenziali aggressori attraverso la gestione, progettazione o modifica dell'ambiente circostante.
- Rendere l'atto criminale più difficile, rischioso e meno proficuo per l'aggressore.
martedì 26 aprile 2016
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro... quali adempimenti?
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile un documento sulle faq relative all'autorizzazione per l'installazione e l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
Riporto qui sotto la prima domanda-risposta presente nel documento.
Vorrei installare un impianto di videosorveglianza nella mia azienda, dove occupo un solo dipendente. Cosa devo fare per legittimarne l'utilizzo?
Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo n. 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge n. 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla DTL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda. L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003.
Documento completo FAQ
Riporto qui sotto la prima domanda-risposta presente nel documento.
Vorrei installare un impianto di videosorveglianza nella mia azienda, dove occupo un solo dipendente. Cosa devo fare per legittimarne l'utilizzo?
Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo n. 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge n. 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla DTL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda. L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003.
Documento completo FAQ
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