martedì 4 giugno 2013

Accatastato il tuo impianto fotovoltaico? Una nota esplicativa dall'Agenzia del Territorio

Non è una novità in quanto la nota esplicativa dell'Agenzia del Territorio risale a quasi un anno fa, ma immagino che molti abbiano fatto finta di nulla...ebbene qualcosa si sta muovendo (nel senso di qualche verifica).
Vediamo allora brevemente quando siamo soggetti ad accatastare il nostro impianto fotovotlaico.

La nota esplicativa è la n. 31892 del 21/06/2012.
Il documento è suddiviso in tre paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
E’ inoltre allegato un documento tecnico che contiene alcuni esempi su come inserire i fabbricati in mappa, come rappresentare in planimetria gli impianti installati sui tetti e alcuni casi particolari di intestazione dei fabbricati interessati.

In generale gli impianti che abbiamo sulle nostre case si configurano come pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non richiedono un accatastamento specifico. Tuttavia è prevista la richiesta di variazione catastale, nel caso in cui l’impianto comporti una variazione della rendita catastale.
In particolare ciò avviene quando l’impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.

Quando non c'è obbligo di accatastamento?
Secondo la nota non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.

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