I ricercatori dell'ETUI (European Trade Union Institute) hanno pubblicato e diffuso un opuscolo dal titolo: "Nanomaterials and workplace health&safety. What are the issues for workers?" (vedi link) che fornisce diverse informazioni sulle
nanotecnologie e sui loro effetti per la salute sui lavoratori esposti.
La pubblicazione ha l'obbiettivo di comprendere come i nano materiali impattano sulla salute dei lavoratori.
Germania e Danimarca stanno creando le "banche dati"
dei prodotti contenenti nano materiali: nel settembre 2012 il Danish
Environmental Protection Agency ha sviluppato un database le cui
informazioni dovrebbero orientare nel 2013 un decreto ministeriale che
faccia il punto sui rischi per la salute e l'ambiente. Anche la Germania
sta lavorando ad un progetto simile e intende "tracciare" la
fabbricazione, importazione o l'immissione sul mercato dei nano
materiali ai fini della stma della potenziale contaminazione dei
lavoratori.
L'ultima parte dell'opuscolo analizza la possibile sorveglianza dei lavoratori esposti a nano materiali: l'ETUI cita l'esempio della Francia
che attraverso l'Istituto per la sanità pubblica di vigilanza (InVS)
sta realizzando un sistema di sorveglianza epidemiologica per i
lavoratori professionalmente esposti ai nano materiali ingegnerizzati,
di prossima approvazione. In particolare è stato scelto di verificare
l'esposizione a due nano materiali ingegnerizzati i nano tubi di
carbonio e di biossido di nano-titanio, svolgendo una valutazione in
loco e individuando i posti di lavoro e le mansioni che comportano
maggiormente un'esposizione pericolosa.
Qui l'articolo completo di INSIC
............ news e tematiche del settore Ambiente&Sicurezza, impianti elettrici e di sicurezza
giovedì 13 giugno 2013
giovedì 6 giugno 2013
Dichiarazione di rispondenza e di conformità degli impianti: il business delle falsità
Dopo l'ennesimo caso che vedo colgo l'occasione di buttar giù questo post.
Il DM 37/08 lo dice chiaro all'art. 7 comma 6:
Quindi NON vanno bene le Dichiarazioni di Rispondenza...
- rilasciate per impianti nuovi o eseguiti dopo l'entrata in vigore del DM 37/08 (27/03/08);
- rilasciate da responsabili tecnici per impianti soggetti a progetto;
Inoltre NON vanno bene le Dichiarazioni di Conformità...
- rilasciate per impianti esistenti!!!
- rilasciate solo a seguito di una verifica: l'impianto deve essere realizzato dall'impresa stessa!!
SONO DEI FALSI! Alcuni esempi bislacchi trovati in rete...
SITO 1
--------------------
Una dichiarazione di conformità (elettrica o idraulica o gas) 200 euro.
Due dichiarazione di conformità 300 euro.
Tre dichiarazione di conformità (elettrica+idraulica+gas) 400 euro.
SITO 2
----------------
Verifica impianto e rilascio dichiarazioen di conformità a partire da 350 euro + IVA
..insomma sembra un bel business...
Il DM 37/08 lo dice chiaro all'art. 7 comma 6:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità [...] non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza [...]
Quindi NON vanno bene le Dichiarazioni di Rispondenza...
- rilasciate per impianti nuovi o eseguiti dopo l'entrata in vigore del DM 37/08 (27/03/08);
- rilasciate da responsabili tecnici per impianti soggetti a progetto;
Inoltre NON vanno bene le Dichiarazioni di Conformità...
- rilasciate per impianti esistenti!!!
- rilasciate solo a seguito di una verifica: l'impianto deve essere realizzato dall'impresa stessa!!
SONO DEI FALSI! Alcuni esempi bislacchi trovati in rete...
SITO 1
--------------------
Una dichiarazione di conformità (elettrica o idraulica o gas) 200 euro.
Due dichiarazione di conformità 300 euro.
Tre dichiarazione di conformità (elettrica+idraulica+gas) 400 euro.
SITO 2
----------------
Verifica impianto e rilascio dichiarazioen di conformità a partire da 350 euro + IVA
..insomma sembra un bel business...
martedì 4 giugno 2013
Accatastato il tuo impianto fotovoltaico? Una nota esplicativa dall'Agenzia del Territorio
Non è una novità in quanto la nota esplicativa dell'Agenzia del Territorio risale a quasi un anno fa, ma immagino che molti abbiano fatto finta di nulla...ebbene qualcosa si sta muovendo (nel senso di qualche verifica).
Vediamo allora brevemente quando siamo soggetti ad accatastare il nostro impianto fotovotlaico.
La nota esplicativa è la n. 31892 del 21/06/2012.
Il documento è suddiviso in tre paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
E’ inoltre allegato un documento tecnico che contiene alcuni esempi su come inserire i fabbricati in mappa, come rappresentare in planimetria gli impianti installati sui tetti e alcuni casi particolari di intestazione dei fabbricati interessati.
In generale gli impianti che abbiamo sulle nostre case si configurano come
pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non
richiedono un accatastamento specifico. Tuttavia è prevista la richiesta
di variazione catastale, nel caso in cui l’impianto comporti una
variazione della rendita catastale.
In particolare ciò avviene quando l’impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.
Quando non c'è obbligo di accatastamento?
Secondo la nota non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.
Vediamo allora brevemente quando siamo soggetti ad accatastare il nostro impianto fotovotlaico.
La nota esplicativa è la n. 31892 del 21/06/2012.
Il documento è suddiviso in tre paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
E’ inoltre allegato un documento tecnico che contiene alcuni esempi su come inserire i fabbricati in mappa, come rappresentare in planimetria gli impianti installati sui tetti e alcuni casi particolari di intestazione dei fabbricati interessati.
In generale gli impianti che abbiamo sulle nostre case si configurano come
pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non
richiedono un accatastamento specifico. Tuttavia è prevista la richiesta
di variazione catastale, nel caso in cui l’impianto comporti una
variazione della rendita catastale. In particolare ciò avviene quando l’impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.
Quando non c'è obbligo di accatastamento?
Secondo la nota non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
