venerdì 31 gennaio 2014

Pubblicata la quarta edizione della norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici"

Con data 01/01/2014 è stata pubblicata la quarta edizione della CEI 11-27.

Essa costituisce la IV edizione della stessa e si applica alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi ed eserciti a qualunque livello di tensione, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.
La Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e di manutenzione.
La Norma si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
La Norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15. La IV edizione della Norma CEI 11-27 presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 da cui deriva.
Le principali modifiche rispetto alla precedente edizioni, oltre a quanto suddetto, sono:
a) definizioni riguardanti i responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi;
b) definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
c) prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
d) distanza di lavoro sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione che viene azzerata;
e) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
f) dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della Norma CEI EN 61936-1. La Norma sostituisce completamente la Norma CEI 11-27:2005-02 che rimane applicabile fino al 01-02-2015.

Contemporaneamente è uscito il Rapporto Tecnico CEI 11-81 (pubblicata il 01/01/2014).
Esso riguarda le novità tecniche riportate dalla Norma CEI 11-27, IV edizione, rispetto alla III edizione della stessa. Lo scopo è di informare gli utilizzatori della Norma CEI 11-27 delle novità introdotte dalla nuova edizione, motivandone la scelta.
  
Infine, ma non ultimo, è stata revisionata la Norma EN 50110, Parte 1 rispetto alla precedente edizione del 2004, pari numero. Essa presenta le seguenti modifiche tecniche di rilievo rispetto alla EN 50110-1:2004-11.
- Miglioramento delle definizioni delle persone responsabili e loro livello di responsabilità e un esempio nell’Allegato B;
- Aggiunta di un paragrafo sulle misure di emergenza e un paragrafo nell’Allegato B;
- Aggiunta di un paragrafo sul pericolo da arco elettrico nell'allegato B;
- Aggiornamento dei riferimenti normativi e della Bibliografia.
Tale Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 50110-1:2005-02, che rimane applicabile fino al 01-02-2015.

Fonte: www.ceiweb.it

martedì 21 gennaio 2014

Garante per la Privacy e sistemi di videosorveglianza: la grande distribuzione nel mirino

Il Garante per la privacy, nella newsletter n. 380 del 31 ottobre 2013 ha ribadito che "la legittima esigenza di tutelare il patrimonio aziendale proteggendosi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza, non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità dei dipendenti e dei clienti."
Sono numerose le società del settore della grande distribuzione che a seguito dell'attività ispettiva sul territorio non avevano rispettato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla normativa sulla privacy e dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 predisposto dalla stessa Autorità.

Principali violazioni riscontrate
  • non è presente il preventivo accordo sindacale o l’apposita autorizzazione del competente ufficio del Ministero del lavoro. A tale proposito, l’Autorità ha sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all’installazione delle telecamere, per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza (6 casi rilevati).
  • conservazione delle immagini registrate per un tempo superiore a quello consentito senza la giustificazione di esigenze specifiche (ad esempio, per ripetuti furti o rapine).
  • mancanza di una segnalazione adeguata della presenza delle telecamere con gli appositi cartelli previsti dalla normativa.
  • Omissione nei cartelli informativi del nominativo del titolare del trattamento.
Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato nei casi rilevati ed ha disposto che tutti gli esercizi si adeguino entro trenta giorni alle misure prescritte alla luce della normativa sulla privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Il Garante inoltre informa che sono in arrivo ulteriori provvedimenti nei confronti di altre società della grande distribuzione.

martedì 7 gennaio 2014

Protezione dai fulmini: obbligo di elaborare ex novo la valutazione del rischio

Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2.

Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, “il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”.

Fonti:
notizia tratta da StudioFonzar's Blog
origine notizia da sito INAIL ( LINK )  - scaricabile anche un opuscolo di approfondimento.