Con Interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 la Commissione per
gli Interpelli, su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si
esprime su quale sia la norma tecnica pertinente alla quale far
riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto
tensione. La norma tecnica è la CEI 11-27.
Su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri la Commissione
degli interpelli si è espressa, con Interpello n. 3/2012, su quale sia
la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un
operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione.
L’esecuzione di questo tipo di lavori, com’è noto, è vietata dall’art.
82 del D.Lgs. 81/2008; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1,
lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento
dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che “l’esecuzione di lavori
su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore
di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della
pertinente normativa tecnica”.
La risposta della Commissione è stata che “la norma nazionale di riferimento è la CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”
(anche se “è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica
pertinente esistente in ambito comunitario o internazionale”).
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