lunedì 25 febbraio 2013

Regione Veneto. Un nuovo fondo per contributi alle PMI per efficenza e rinnovabili

In Veneto, le piccole e medie imprese potranno disporre di un nuovo “Fondo Energia”, al quale potranno inoltrare richieste per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici degli impianti industriali e per la produzione di energia da rinnovabili. Il nuovo strumento d'incentivazione, che rientra nel POR FESR 2007-2013, mette a disposizione 23,8 milioni di euro, utilizzabili sia come possibili finanziamenti a tasso agevolato sia come contributi in conto capitale.

Dal sito della Regione Veneto:
Programma Operativo Regionale 2007-2013, Parte FESR. Asse 2. Energia - Linea di intervento 2.1. “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA”. Azione 2.1.3 - Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici.

DESTINATARI 
Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Veneto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
POR approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 07/09/2007.

FINALITA’ 
L’Azione 2.1.3 prevede di incentivare, con la concessione di finanziamenti agevolati, tramite un fondo di rotazione, e contributi in conto capitale, il perfezionamento delle tecniche produttive al fine di migliorare i rendimenti energetici degli impianti, adottando accorgimenti che consentano di sfruttare il potenziale energetico utilizzando le fonti rinnovabili e sistemi di generazione non tradizionali. 
I progetti oggetto di finanziamento, da realizzare esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto, devono riguardare:
  • il miglioramento del rendimento energetico degli impianti esistenti (ad esempio attraverso l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza, il rifasamento delle linee elettriche, ecc.);
  • la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione;
  • la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile;
  • la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Spiccano, per la parte elettrica, oltre ai regolatori di frequenza e di flusso, anche rifasamento di linee trifase e aumento della sezione dei conduttori elettrici.

LINK alla pagina del sito Regione Veneto

giovedì 21 febbraio 2013

PER I LAVORI SOTTO TENSIONE IL RIFERIMENTO NORMATIVO E' LA CEI 11-27

Con Interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 la Commissione per gli Interpelli, su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si esprime su quale sia la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione. La norma tecnica è la CEI 11-27.

Su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri la Commissione degli interpelli si è espressa, con Interpello n. 3/2012, su quale sia la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione.
L’esecuzione di questo tipo di lavori, com’è noto, è vietata dall’art. 82 del D.Lgs. 81/2008; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
La risposta della Commissione è stata che “la norma nazionale di riferimento è la CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (anche se “è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente esistente in ambito comunitario o internazionale”).

NUOVA NORMA UNI

Segnalo la pubblicazione di una norma UNI di interesse:
UNI CEI 11222:2013
Titolo: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
Sommario: La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa.
Data di entrata in vigore: 07/02/2013